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Sicurezza: Impara a tutelarti!

Cosa puoi fare tu come consumatore attento e consapevole?

– Quando acquisti un prodotto cosmetico, per la tua sicurezza, verifica che sulla confezione siano riportate tutte le indicazioni obbligatorie per legge.
– Acquista i prodotti di cui puoi rintracciare  il produttore, verificando l’indirizzo sulla confezione; meglio se ha un servizio di assistenza al cliente dal quale puoi avere tutte le risposte alle tue domande.
– Diffida dei prodotti a prezzi stracciati o in super offerta, perché la materia prima di qualità ha un costo, le procedure GMP hanno un costo, le certificazioni hanno un costo, le analisi hanno un costo, i test hanno un costo, le lavorazioni con personale in regola hanno un costo, la ricerca e lo sviluppo hanno un costo, le igienizzazioni hanno un costo, l’assistenza al cliente ha un costo, la “sicurezza” in generale ha un costo….
– E’ meglio comperare qualcosa in meno, ma cercare sempre cose di qualità.
– La sicurezza viene prima di tutto, la nostra pelle è un “organo” e come tale va trattato con estremo rispetto ed attenzione.

Uniest ti aiuta a diventare un Consumatore attento e consapevole

Dal Regolamento Comunitario 1223/2009, in pillole:

  1. Prodotto cosmetico: “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei;
  2. Fabbricante: “persona fisica o giuridica” che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo fa progettare e fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome e marchio. Potrebbe NON essere la persona responsabile;
  3. Distributore: “persona fisica o giuridica” nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario;
  4. Utilizzatore finale: è un “consumatore o un professionista” che utilizza il prodotto cosmetico;
  5. Messa a disposizione: la fornitura di un prodotto cosmetico per la distribuzione, il consumo, l’uso sul mercato comunitario nel corso di una attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
  6. Immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto cosmetico sul mercato comunitario;
  7. Persona responsabile: figura obbligatoria, si assume la responsabilità della immissione del prodotto cosmetico sul mercato della comunità assicurandosi che tutto sia conforme ai dettami di legge;
  8. Indirizzi multipli: nel caso sulla confezione siano riportati più indirizzi, quello dove è detenuto il PIF deve essere evidenziato;
  9. PIF: product information file, contiene tutte le informazioni che consentono alla Persona Responsabile di rispondere alla maggior parte delle richieste fatte dalle autorità competenti e di fornire prova che il suo prodotto è conforme al Regolamento. Va conservato per 10 anni dopo che l’ultimo lotto del cosmetico viene immesso sul mercato della Unione Europea.
  10. Nome ed indirizzo della persona responsabile (obbligatoria indicazione al pubblico): è richiesto dalla normativa per evitare la messa in commercio di prodotti “fantasma” di cui, in caso di necessità, non si sia in grado di risalire al fornitore, ma al contrario avere dei fornitori controllati, registrati, affidabili, reali che rispondano a tutte le necessità dei loro clienti;
  11. Contenuto nominale (obbligatoria indicazione al pubblico): è la capacità netta, generalmente espressa in ml, contenuta nelle singole confezioni al momento del confezionamento. Può trovarsi espressa in grammi. In caso di prodotti solidi tipo i burro cacao;
  12. PAO (obbligatoria indicazione al pubblico): period after opening è il lasso di tempo per il quale, secondo il Valutatore della sicurezza, il prodotto mantiene le sue caratteristiche organolettiche, di affidabilità e di sicurezza se mantenuto nelle normali e prevedibili condizioni d’uso. E’ un parametro fortemente soggettivo.
  13. Durata minima/scadenza (obbligatoria/facoltativa indicazione al pubblico): deve essere indicata se, e solo se, secondo il Valutarore della sicurezza il prodotto ha una vita inferiore ai 30 mesi. Non è necessaria se si ritiene che il prodotto mantenuto, stoccato ed utilizzato nelle normali e prevedibili condizioni di uso, abbia una durata superiore ai 30 mesi
  14. Lista degli ingredienti (obbligatoria indicazione al pubblico): rientrano in una lista espressa secondo una nomenclatura condivisa che si chiama INCI. Devono essere messi in percentuale decrescente di presenza all’interno del cosmetico fino alla percentuale dell’1%, poi possono essere inseriti in modo casuale. E’ importante capire che gli INCI non rappresentano la formula del prodotto, ma solo le materie prime in esso contenute dato che lo stesso elemento può ritrovarsi presente in diverse materie prime in piccole percentuali e risalire nella indicazione perchè bisogna farne la somma;
  15. Numero di lotto (obbligatoria indicazione al pubblico): è indipensabile per poter effettuare la tracciabilità del prodotto in caso di necessità. Il numero di lotto permette di risalire alla data di produzione, ai macchinari utilizzati per realizzarlo e per riempirlo, agli addetti che hanno proceduto alla lavorazione, ai singoli componenti utilizzati ed ai rispettivi reciproci lotti, risalendo a monte della catena ai diversi fornitori di materie prime e ciò permette di individuare le cause di una qualsiasi problematica si dovesse manifestare nella filiera;

Funzione del prodotto: deve comparire sulla etichetta quando non è evidente dalla presentazione del prodotto.

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